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altro >Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni.

Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni.

Segnalata su Technotizie.it il giorno: 09/02/2012 alle ore 21 e 15 minuti.
Fonte dell'articolo: www.avvocato-separazione-e-divorzio.com
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QUANDO CESSA IL DOVERE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI? Avv. Vania Sciarra A lungo si è discusso in merito al momento in cui cessa il diritto di assistenza materiale. L'assunto infatti secondo cui l'obbligazione trovi la sua fine con il compimento della maggiore età è divenuto oggi anacronistico. La maggior parte delle persone che vuole o ha la possibilità di frequentare un corso di studi universitario non è in grado di provvedere da sola al proprio sostentamento anche dopo il raggiungimento della maggiore età. La carenza inoltre di offerte di lavoro nonché la sempre maggior specializzazione che viene richiesta in ogni campo porta a ritardare sempre più l'età di un'indipendenza economica. A tal proposito è oramai consolidato in giurisprudenza l'indirizzo secondo cui i genitori restano obbligati a concorrere nel mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora non abbia ancora conseguito un reddito tale da renderlo economicamente autonomo (Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126 in Dir. Fam. e pers. 1993, 497; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212 in Giust. Civ. 1991, I, 3033; Cass. 26 gennaio 1990, n. 475 in Giust. Civ., Mass., 1990.). Si assimila così la posizione del figlio maggiorenne, che non ha ancora raggiunto, senza sua colpa, l'autosufficienza economica, alla posizione del figlio minorenne. Secondo la Cassazione in particolare l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui all`art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento, da parte di questi, della maggiore età`, ma persiste finche` il figlio stesso non abbia raggiunto l`indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività` lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finche` non sia provato che, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza economica, egli non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa (Cass., sez. I 7 maggio 1998, n. 4616, cit.). Come accennato, inoltre, l'obbligo di mantenimento ricomprende l'educazione e l'istruzione. Non è pertanto possibile prevedere in astratto un termine finale, in quanto il raggiungimento dell'indipendenza economica varia caso per caso e non può semplicemente essere presunto al raggiungimento di una determinata età (Cass. 13 ottobre 1982, n. 5271, in Mass. 1982 ; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126 cit.). Il figlio ha infatti il diritto di essere posto in condizioni di terminare il ciclo di studi e di acquistare una propria professionalità nel campo lavorativo prescelto. Di conseguenza è stato ritenuto che il proseguimento degli studi superiori imposto o anche soltanto consentito dal genitore, attribuisce il diritto al figlio, che abbia raggiunto la maggiore età, di chiedere ed ottenere i mezzi per completare i corsi iniziati ed a tale onere il genitore può sottrarsi soltanto se dimostra una colpevole trascuratezza del figlio negli studi ( Pret. Foligno 30 marzo 1989, in Arch. Civ., 1989, 870; nello stesso senso Trib Messina, 9 settembre 1984; Trib. Genova 13 marzo 1981 in Giur. Merito 1982, I, 308). Pertanto, si sottolinea come il diritto al mantenimento prescinda dall'esercizio della potestà genitoriale (Cass. 5 dicembre 1996, n. 10849 in Foro it. 1997, I, 3337; Cass. 8 settembre 1998, 8868, in Giur. It. 1999, 916). Mentre infatti la potestà genitoriale finisce al raggiungimento della maggiore età dei figli, l'obbligo di mantenimento non ha un termine finale fissato per legge, e pertanto la sua sussistenza resta affidata al buon senso dei genitori o alla discrezionalità del giudice nel caso in cui vi sia una separazione o un divorzio. Così mentre i genitori rimangono obbligati a provvedere ai bisogni del figlio, non possono più dopo la maggiore età intervenire sulle sue scelte. La ratio di ciò viene ravvisata dalla giurisprudenza nelle più recenti e accreditate correnti di pensiero sulle tematiche sociali in riferimento ai rapporti di famiglia che rafforzano il profilo della responsabilizzazione dei soggetti coinvolti in ordine alle conseguenze tutte, a breve e lungo termine, morali anzitutto, ma anche economiche, della procreazione, fenomeno, questo, del quale si tende a sollecitare, evidenziandone la sempre più avvertita esigenza, in relazione ai mutamenti intervenuti nella società odierna ed a quelli prevedibili nel suo anche immediato futuro, una forte presa di coscienza della necessità di farne un atto assolutamente volontario e consapevole. ( C. App. Roma 29 maggio 1995, in Diritto di famiglia 1996, 105).
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